Descrizione
Considerati i recenti episodi di caduta di alberi lungo le strade comunali e in proprietà private, oltre ai numerosi casi di ramaglie e rami caduti lungo le principali vie di comunicazione site nel territorio comunale e preso atto che ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 “Nuovo codice della strada”, per sede stradale si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza.
Visto che lungo vari tratti di strade comunali, provinciali e vicinali è stata accertata la presenza di siepi, arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o che protendono rami sporgenti sulla sede stradale invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento e neve ed accertato inoltre che lungo le strade vi sono proprietà private per cui l'accrescimento spontaneo di piante, sterpaglie ed arbusti è causa di danni ai muri di sostegno in pietrame a secco, alle cunette per il deflusso delle acque meteoriche ed al manto stradale, oltre che di diminuzione della sicurezza nella circolazione stradale per la ridotta visibilità, si rende necessario che tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, siano mantenute in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose.
Pertanto il Sindaco Alessandro Oddo ha ordinato con il documento in oggetto A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI, POSSESSORI, USUFRUTTUARI, CURATORI E DETENTORI A QUALUNQUE TITOLO DI IMMOBILI POSTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO, MARCIAPIEDI, PISTE CICLOPEDONALI, PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO ESISTENTI IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE, DI PROVVEDERE NEL TEMPO PERENTORIO DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA (31/12/2025), a quanto di seguito specificato:
- taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura, poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all’altezza massima delle piante, che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e che pregiudicano la pulizia ed il decoro;
- potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
In allegato copia dell'Ordinanza n. 7/2025